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Roma, 13
gennaio 2017
Circolare n. 13/2017
Oggetto: Autotrasporto – Pagamento cumulativo
bollo auto – Articolo 1 commi 38-39 Legge 11.12.2016, n.232, su S.O. alla G.U. n.297 del 21.12.2016.
La
Legge di Bilancio 2017 ha finalmente previsto che il pagamento del bollo auto
per le flotte di camion possa avvenire cumulativamente anziché per singolo
automezzo. Si tratta di una semplificazione richiesta da tempo da Confetra.
Dal
2009 il pagamento cumulativo del bollo auto è stato consentito alle imprese di
leasing (art.7 L.99/09). Ora quella stessa disposizione è stata estesa ai
proprietari di flotte.
Occorre
rammentare che la tassa automobilistica per le regioni a statuto ordinario e
per le province autonome di Trento e Bolzano è un tributo locale e che alcune
regioni avevano già consentito il pagamento cumulativo.
La
norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 trova applicazione diretta nelle
regioni a statuto speciale, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna dove la
tassa automobilistica è ancora di competenza statale.
Confetra
si attiverà per una effettiva e pronta operatività della norma.
Daniela Dringoli |
Allegato uno |
Codirettore |
D/d |
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S.O. alla G.U. n.297 del 21.12.2016 (Fonte: Normattiva)
LEGGE 11 dicembre 2016, n.
232
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Parte I - Sezione I
Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi
programmatici
Art. 1
Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e
altre disposizioni. Fondi speciali
*** omissis ***
38. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse
automobilistiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la facolta' di pagamento cumulativo ai sensi dell'articolo
7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' estesa alle aziende
con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie,
usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero
utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria.
39. I versamenti cumulativi di cui al comma 38 del presente
articolo e all'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, devono
in ogni caso essere eseguiti in favore della regione o provincia
autonoma competente in relazione rispettivamente al luogo di
immatricolazione del veicolo o, in caso di locazione finanziaria, al
luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo medesimo.
*** omissis ***
Fine testo